Art. 49.
(Infrazioni disciplinari).

      1. I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non è espressamente previsto come infrazione dal regolamento.
      2. Ai fini della configurazione di determinati illeciti penali e conseguentemente disciplinari, la camera di pernottamento del detenuto o dell'internato, anche se sottoposta a controllo visivo del personale penitenziario, non è luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico.